PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'aliquota può essere deliberata in misura inferiore al 4 per mille, fino a un minimo dell'1 per mille, con riferimento all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del suo nucleo familiare. Ai fini della determinazione della consistenza numerica del nucleo familiare si tiene conto dei figli e degli altri familiari conviventi a carico del soggetto passivo».